Validità delle domande di ammissione ai concorsi pubblici tramite PEC

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Come preannunciato nella recente nota del Dipartimento delle Funzione Pubblica di cui abbiamo parlato in un precedente articolo, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Brunetta ha firmato il 3 settembre una circolare riguardante le modalità di presentazione tramite PEC delle domande di ammissione ai concorsi pubblici.


Il documento tiene conto della normativa in tema di concorsi pubblici, richiamandone le fonti di portata generale. Si specifica inoltre che la circolare si riferisce a “qualunque forma di reclutamento che determina l’accesso al pubblico impiego”, con contratto a tempo determinato o indeterminato, compreso il reclutamento della dirigenza. Gli indirizzi sono estensibili, ove compatibili, anche alle procedure comparative per la stipula dei contratti di lavoro autonomo ex art. 7, commi 6 e seguenti, d. lgs 165/2001.

I principi di economicità e celerità dei concorsi pubblici, di diretta derivazione di quelli contenuti nella costituzione e ribaditi in diverse normative, tra cui il d. lgs 165/2001 e la l. 241/1990, richiedono che le PA debbano “improntare il sistema di reclutamento cercando di favorire forme di semplificazione delle procedure e soluzioni di economicità tanto dal lato dell’amministrazione pubblica quanto dal lato del cittadino”, obiettivi che possono essere raggiunti ricorrendo anche a sistemi automatizzati.

“Fermo restando l’obiettivo generale di graduale digitalizzazione di tutti i processi amministrativi”, l’informatizzazione nella gestione del reclutamento rimane nella discrezionalità di ogni PA, che valuta anche le relative disponibilità finanziarie. Tuttavia, vi sono “misure necessarie che ogni Amministrazione deve adottare”, quale “l’utilizzo della posta elettronica certificata nella comunicazione con i candidati, consentendo agli stessi di utilizzare il predetto strumento anche ai fini della trasmissione della domanda di concorso”.

La circolare esamina nello specifico le procedure concorsuali, in particolare l’art. 4 DPR 487/1994 che stabilisce i requisiti di validità delle domande di ammissione ai concorsi pubblici. Si evidenzia come il processo di semplificazione delle procedure amministrative comporti che i criteri interpretativi del suddetto articolo debbano essere “attualizzati in relazione alle innovazioni tecnologiche ed alla luce della disciplina normativa in tema di amministrazione digitale, senza sacrificare i valori portanti contenuti in esso”.

Vengono quindi analizzate, evidenziando punto per punto le relative fonti normative e i criteri interpretativi, “alcune istanze imprescindibili”:

–    presentazione delle domande per via telematica mediante PEC;
–    validità della trasmissione mediante PEC;
–    sottoscrizione della domanda;
–    prova della data di spedizione;
–    comunicazioni dalla PA al candidato.

La circolare evidenzia infine che la normativa in essa richiamata e i relativi indirizzi non necessitano di appositi regolamenti o di essere richiamati nel bando di concorso per avere validità. Tuttavia si consiglia alle Amministrazioni di adeguare i propri atti, al fine di garantire un rapporto chiaro e trasparente con il candidato.

Chi fosse interessato ad altri articoli sull’argomento può consultare il nostro Dossier CEC PAC.

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SI.net, tramite il suo profilo su Twitter e all’interno della pagina su Facebook Laboratorio di innovazione per le PA, affronta puntualmente argomenti inerenti la PEC e la dematerializzazione documentale.