Procedure ad evidenza pubblica e di bilancio: regole di pubblicazione

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Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011, il DPCM contenente le regole tecniche per la pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2011, adottato ai sensi dell’art. 32 legge 18 giugno 2009 n. 69, stabilisce le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e dei provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica, nonché dei bilanci per i quali è prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.

L’art. 3, comma 1,  del DPCM chiarisce che “gli atti, i provvedimenti e i bilanci da pubblicare sui siti informatici sono costituiti da documenti amministrativi informatici o da copie informatiche di documenti analogici”. Questi ultimi, come specificato all’art. 1 del DPCM, sono dei documenti informatici aventi contenuto identico a quello del documento analogico da cui sono tratti, ai sensi dell’art. 22 del CAD.

L’art. 4, comma 1, del DPCM stabilisce che “le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sul profilo di committente in un’apposita sezione dedicata, denominata <<Bandi di gara>>, direttamente raggiungibile dalla home page, dotata di caratteristiche di indirizzabilità e di ergonomicità tali da consentire  un’immediata e agevole consultazione”.
Il comma 2 chiarisce che “i bandi, gli avvisi e gli esiti di gara sono pubblicati in base alla tipologia degli stessi, distinta per bandi di lavori, per bandi di servizi e per bandi di forniture, cui sono collegati i relativi avvisi di aggiudicazione”.
Il comma 3 enuncia, tra l’altro, che “Gli esiti di gara sono pubblicati nei termini previsti dal Codice dei contratti e restano consultabili fino a tutto il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito”.

A corredo del DPCM i seguenti allegati:
1. “Reperibilità dei dati pubblicati”, dove  si stabiliscono specifiche regole tecniche per i meta-dati.
2. “Tabella A: informativa d’indicizzazione per bandi, esiti ed avvisi”;
“Tabella B: tipo di Amministrazione”;
“Tabella C: Requisiti di qualificazione (contratti di lavori)”.

Consulta sul sito www.gazzettaufficiale.it il DPCM del 26 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1 agosto 2011

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