Trasparenza: ANAC pubblica la nuova griglia di rilevazione degli OIV

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Con la Delibera 236 del 01 marzo 2017, ANAC ha chiarito molti dettagli sulle attività di rilevazione che gli OIV (o strutture analoghe) dovranno svolgere entro il 30 aprile 2017 sulla sezione “Amministrazione Trasparente” delle PA.

La Delibera n. 236 del 01 marzo 2017 ha specificato in particolare quali sono gli aspetti su cui gli OIV dovranno attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione:

1) obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20);
2) obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29);
3) obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30);
4) obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31);
5) obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41, c. 6), solamente per gli enti, le aziende e le  strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario;
6) obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione (art. 33).

Anche quest’anno quindi non viene richiesto agli OIV di verificare l’intera griglia della trasparenza specificata nella Delibera 1310/2016, ma solo un suo sottoinsieme indicato all’allegato 2 della nuova delibera 236/2017. E’ importante chiarire che gli obblighi non soggetti a verifica degli OIV sono comunque suscettibili di richieste di accesso civico per omessa pubblicazione, come specificato all’art. 5 del D.Lgs 33/2013 dopo la sua novella a seguito del D.Lgs 97/2016.

La Delibera 236/2017 specifica all’allegato 4 quali sono i criteri di compilazione che gli OIV (o strutture analoghe) dovranno seguire nella fase di compilazione (sono molto simili ai criteri indicati negli anni precedenti):

  • presenza del dato sul portale “Amministrazione trasparente” e verifica della pubblicazione nella corretta sezione;
  • completezza in relazione ai contenuti richiesti dagli specifici obblighi di pubblicazione;
  • completezza di pubblicazione dei dati richiesti da parte di tutti gli uffici dell’amministrazione;
  • aggiornamento dei dati pubblicati;
  • apertura del formato utilizzato nella pubblicazione dei dati.

Nella griglia di rilevazione è presente inoltre un foglio 2, in cui si richiede agli OIV di verificare anche la pubblicazione dei dati degli uffici periferici e le articolazioni organizzative autonome.

Il documento di attestazione che deve essere compilato è presente nella delibera come allegato 1.

La delibera si conclude con l’illustrazione dell’attività di vigilanza svolta da ANAC, che prevede una serie di verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali degli enti ed amministrazioni tenuti all’applicazione della disposizioni previste dal D.Lgs. 33/2013. I risultati delle attività di verifica vrrano resi noti in un rapporto riassuntivo. L’Autorità si riserva inoltre di segnalare, ai sensi dell’art. 45 del d. lgs. n. 33/2103, agli organi di indirizzo delle amministrazioni interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall’ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente». Oltre alle verifiche di ANAC, anche la Guardia di Finanza potrà eseguire dei controlli documentali per riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati.

Fonte: Delibera numero 236 del 01 marzo 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

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