Liste elettorali e fundraising – come comportarsi?

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Nell’ambito del ruolo svolto da SI.net di Responsabile Trattamento Dati, abbiamo approfondito il tema dell’eventuale rilascio delle liste elettorali per attività di fundraising, a seguito delle numerose richieste pervenuteci.

Il tema viene sollevato dall’art. 51 del DPR 223/1967, che recita “Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalita’ di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso“.

Sulla base di tale disposizione di legge, molte associazioni connesse ad attività di fundraising richiedono agli enti il rilascio di tali informazioni, per contattare i cittadini o, in alcuni casi, per metterle a disposizione dei propri associati. Non è facile capire fino a dove arriva il perseguimento di un interesse collettivo diffuso e quando invece si tratta di raccolta fondi per attività più ampie e indeterminate.

Non vi sono delle disposizioni specifiche a cui appellarsi, vi sono delle indicazioni che possono essere un buon supporto alle decisioni.

Una circolare del Ministero dell’Interno chiarisce che il rilascio delle è possibile (non obbligatorio) in alcuni specifici casi, residuando quindi in capo all’ente una discrezionalità sull’effettivo perseguimento delle finalità previste dalla norma.

Il TAR di Cagliari (sent. 148/2011) precisa che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solamente per le finalità indicate dalla norma medesima e che è preciso onere del richiedente indicare chiaramente e specificatamente nella propria istanza l’uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, non essendo assolutamente sufficiente il richiamo alle espressioni generali utilizzate dall’art. 51, D.P.R. n. 223/1967, per indicare le finalità consentite.
Spetta poi al soggetto che deve applicare la norma (in prima istanza, il Comune, in seconda istanza il Giudice), valutare e stabilire se tale concreto utilizzo rientri o meno nelle finalità ammesse dalla legge.

Con riferimento alle attività di fundraising, c’è chi sostiene che sia implicito nelle finalità socio-assistenziali delle ONLUS e chi invece sostiene che non solo non sia automaticamente incluso, ma che sia più simile ad un’attività profit piuttosto che non profit. Anche Anusca ha fornito un’indicazione, non vincolante, che è possibile verificare a questo link.

Un modus operandi efficace per la scelta potrebbe essere quello di focalizzarsi sulle finalità dell’associazione, così come riportate nello statuto: se l’attività di raccolta fondi è finalizzata direttamente all’attività socio-assistenziale, si potrebbe considerarla rientrante; diversamente, non si potrebbe includere automaticamente.

Nel caso di attività connesse alla donazione del sangue, non essendo finalizzate alla raccolta di denaro bensì ad invitare i maggiorenni a donare il sangue, rientra pienamente nell’attività socio-assistenziale, così come peraltro prevista da statuto e atto costitutivo delle associazioni stesse. In questo ambito non è comunque possibile rilasciare un estratto delle liste limitato all’elenco dei maggiorenni, poichè un trattamento così mirato non è previsto dalla norma primaria.

Similarmente, la raccolta del banco alimentare potrebbe giustificare il rilascio delle liste.

Il Garante delle Privacy ha risposto in alcuni casi che spetta al comune valutare situazione per situazione se la finalità rientra nei casi previsti dall’art. 51 D.P.R. n. 223/1967.

Il Gruppo di Lavoro Enti Locali si è espresso più volte sul tema (come si evince nei seguenti link relativi al verbale 2/2009 e al verbale 4/2009), affermando che “si rileva preliminarmente che l’avvenuto riconoscimento di associazione non avente scopo di lucro di per se non giustifica il rilascio delle liste in questione.

Inoltre, per quanto concerne la raccolta delle liste con il fine di rilascio delle stesse ad altre associazioni il Gruppo di lavoro nel verbale 4/2009 afferma che “in materia assume particolare rilevanza la valutazione delle finalità che sottendono alla richiesta e che ne costituiscono il presupposto.
Inoltre, il dichiarato intento di destinare detti “indirizzi” ad altre organizzazioni che perseguono fini socio-assistenziali pone ulteriori dubbi sull’utilizzo delle liste da parte di soggetti non richiedenti, con inevitabili ripercussioni nell’ambito del trattamento dei dati personali”.

Concludendo, spetta all’Ente decidere caso per caso se la richiesta delle liste è direttamente indirizzata a perseguire le finalità socio-assistenziali, partendo da una specifica dichiarazione da parte del richiedente che chiarisca con precisione il trattamento di tali dati e tenendo conto delle specifiche finalità del richiedente stesso.

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