DURC, chiarimenti dal Ministero del Lavoro
Con la Circolare n. 36/2013 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. 69/2013, convertito nel Decreto Fare (L. 98/2013), che ha introdotto importanti semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

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Con la Circolare n. 36/2013 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sull’art. 31 del D.L. 69/2013, convertito nel Decreto del Fare (L. 98/2013), che ha introdotto semplificazioni in ordine al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Importanti i chiarimenti forniti sulle fasi in cui il DURC deve essere acquisito e sulla sua validità temporale.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, si precisa in particolare che il comma 5 art. 31 D.L. 69/2013 stabilisce la validità del DURC per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio, ma essendo stata introdotta in sede di conversione in legge, detta disposizione è in vigore dal 21 agosto 2013 e pertanto solo i DURC rilasciati dopo tale data avranno validità di 120 giorni.
Di conseguenza, i DURC rilasciati prima del 21 agosto 2013 avranno validità di 90 giorni, come previsto dalla disciplina previgente.
Leggi il testo della Circolare 06/09/2013, n. 36
Leggi anche l’articolo “DURC, chiarimenti sulle novità del decreto del fare” di Denis Peraro su Legislazione Tecnica.
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