Lombardia, legge regionale su procedimento amministrativo, diritto di accesso e semplificazione
Con legge regionale 2 febbraio 2012 n. 1 la Lombardia disciplina il riordino in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, semplificazione e potestà sanzionatoria, al fine di armonizzare la disciplina regionale con quella statale, contribuendo alla trasparenza e alla semplificazione.

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Con legge regionale n. 1/2012 la Lombardia disciplina il riordino in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso, semplificazione e potestà sanzionatoria, al fine di armonizzare la disciplina regionale con quella statale, contribuendo alla trasparenza e alla semplificazione.
AMBITI DI INTERVENTO:
Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi
L’esigenza di procedere con una legge di riordino delle regole generali del procedimento amministrativo è scaturita dalla considerazione per cui la normativa regionale necessitava di un intervento di adeguamento complessivo a fronte delle modifiche più volte intervenute sulla legge 241/90.
Poteri sostitutivi e sanzioni amministrative di competenza regionale
In carenza di una specifica disciplina in materia, si è provveduto a normare il potere sostitutivo della Regione in caso di accertata inattività e inadempienza degli Enti locali con riferimento alle funzioni regionali ad essi conferite, così come si è provveduto a riformare le disposizioni della l.r. 90/1983 in materia di funzioni amministrative sanzionatorie, per renderle adeguate all’evoluzione normativa statale avvenuta in materia.
Semplificazione
Novità degna di rilievo è costituita da una serie di norme finalizzate a conseguire un livello più elevato di semplificazione dei rapporti tra Cittadini/Imprese e Pubblica Amministrazione lombarda. Le principali sono:
• la norma che ha introdotto il principio di riduzione o eliminazione, ove possibile, degli oneri meramente formali e burocratici;
• la disposizione per cui i provvedimenti amministrativi generali inerenti autorizzazioni, concessioni, accesso ai servizi pubblici o concessione di benefici, devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, introdotti o eliminati con i medesimi provvedimenti;
• per questa stessa categoria di atti è inoltre sancito il divieto di introdurre nuovi oneri senza contestualmente ridurne altri per pari importo realizzando, così, la compensazione;
• la disposizione in materia di coordinamento regionale per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi: con questa norma, oltre ad interventi generali volti a garantire l’omogeneità e la trasparenza delle regole dei procedimenti amministrativi, si è prevista una concreta operazione di potenziamento e supporto dell’attività dei SUAP attraverso la realizzazione della banca dati regionale dei procedimenti di competenza degli Sportelli Unici;
• la disposizione sulla razionalizzazione dei controlli: i controlli dovranno svolgersi secondo precisi criteri ispirati al principio della proporzionalità.
LA DISCIPLINA SI APPLICA A:
• Regione
• Enti del Sistema Regionale (per le sole funzioni amministrative e gli incarichi ad essi conferiti dalla Regione)
• Aziende di servizi alla persona
• Enti Locali e gli altri enti pubblici ai quali la Regione conferisce funzioni amministrative
• Concessionari o gestori di servizi pubblici regionali
ABROGAZIONE LEGGI:
La legge ha operato anche l’abrogazione di leggi non più attuali e precisamente: la legge 30/1999, la legge 90/1983, la legge 15/2002 (legge di semplificazione 2001), la legge 1/2005 (legge di semplificazione 2004), nonché, con la stessa finalità, altre disposizioni di leggi regionali di settore connesse alle materie oggetto della legge di riordino.
La legge 2 febbraio 2012 n. 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, Supplemento n.5 di venerdì 3 febbraio 2012.
Fonte: www.semplificazione.regione.lombardia.it
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